giovedì 27 gennaio 2011

COSTITUZIONE ART. 6. 7.

Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.




Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

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